- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
    1. Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
      4. Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
      5. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
    2. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
    3. Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.

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(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
    1. Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
    2. Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
    3. VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
    4. VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
    5. VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.

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(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:

 

  1. Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
    1. Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
      1. Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
      2. Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
    2. Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
    3. Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
    4. Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
    5. Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
      1. Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
      2. Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.

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(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:

 

  1. Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
    1. Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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PROGETTO DEMOSINERGIA

DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)

AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - ARTICOLI COSTITUZIONE ITALIANA 

 

(51.13.5) L’articolo 60 della Costituzione italiana sancisce la frequenza del rinnovo del parlamento:

 

  1.  In esso è esattamente riportato:
    1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
    2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
  2. COMMENTO ART 60:
    1.  Definisce la durata del rinnovo dell’organo legislativo e il mandato del parlamentare. La frequenza di nr 5 anni andava bene quando la tecnologia ed i costumi sociali cambiavano più lentamente rispetto ad oggi e quando i mezzi d’informazione erano solo i giornali e la radio. Con l’avvento di altri mezzi di comunicazione di massa come le TV, internet, i cellulari e la destrutturazione dei partiti ideologici, cinque anni sono un tempo eccessivo. In America vi è la soluzione del rinnovo parziale del parlamento con le elezioni di metà mandato. Si tengono il martedì seguente dopo il primo lunedì del mese di novembre degli anni pari e riguarda i 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato (alternativamente 33 o 34). 
  3. SOLUZIONE:
    1.  Sulla falsariga delle elezioni di midterm americane che si tengono dopo due anni, ovvero a metà del mandato presidenziale (che ha una durata di nr 4 anni), si potrebbe immaginare una soluzione similare per ridurre il rinnovo del consenso al parlamento, senza ridurre la durata di mandato del parlamentare. La soluzione immaginata è rinnovare un terzo del parlamento permanente ogni due anni, in modo che la durata complessiva del mandato per il parlamentare sia di sei anni.
    2. Si immagina anche un meccanismo che in occasione del rinnovo di un terzo del parlamento cambi anche il valore della Mole%-Politico dei rappresentanti che non verrebbero rinnovati. La variazione del valore della delega produrrebbe un’amplificazione del riallineamento al consenso reale degli elettori. 
    3. Inoltre, si immagina di creare anche un meccanismo per modificare la delega ogni tre mesi senza la necessità di elezioni generali. In tale occasione si darebbe la possibilità dei neomaggiorenni e degli elettori astenutisi nella delega precedente di poterla liberamente assegnare. 
    4. Inoltre, nella stessa ricorrenza per quanto riguarda i partiti, di poter variare la ripartizione delle Deleghe Identitarie assegnate dagli elettori ad ognuno di essi.
  4. CONCLUSIONI:
    1. Alla luce di tali considerazioni relative all’articolo 60 andrebbe riscritto come segue:
      1. La Camera dei deputati viene aggiornata ogni due anni di un terzo di tutte le sue componenti, gli eletti, i nominati senatori per meriti istituzionali (max nr 12 anni /ex a vita), gli estratti a sorteggio ed i cooptati dai partiti.
      2. La durata di un mandato di un rappresentante è di sei anni e non può essere prorogata salvo in caso di guerra, per soli sei mesi.
      3. Ogni due anni si aggiorna la rappresentanza di ogni componente della camera in ragione dei Voti/Delega assegnati al secondo turno dagli elettori.
      4. Ogni tre mesi si aggiorna le deleghe da parte dei neomaggiorenni, di coloro che non hanno votato nell’aggiornamento precedente e che erano confluiti nella Delega-al-Governo.
  5. GLOSSARIO:
    1. Significato delle frasi di revisione costituzionale utilizzate secondo i principi che migliorino le attuali versioni:
      1. La Camera dei deputati viene aggiornata:
        1. ogni due anni di un terzo di tutte le sue componenti, gli eletti, i nominati senatori per meriti istituzionali (max nr 12 anni /ex a vita), gli estratti a sorteggio ed i cooptati dai partiti = Il terzo della camera che si rinnoverebbe è quello dei parlamentari permanenti che abbiano compiuto il sesto anno di mandato. Questi potranno essere stati selezionati con varie modalità tra le quali: elezione, nomina per meriti istituzionali, sorteggio, cooptazione nei partiti. Oggi esistono due tipi di selezione ovvero quella elettiva e quella per meriti istituzionali di diritto o per nomina diretta da parte del PdR. Sarebbero previste anche altre forme per ottenere una rappresentanza quanto più ampia e non solo di facciata, tra le quali l’elettore può scegliere di dare delega per essere rappresentato;
      2. La durata di un mandato di un rappresentante:
        1.  è di sei anni e non può essere prorogata salvo in caso di guerra, per soli sei mesi = Lo scioglimento della camera legislativa permanente non è previsto in quanto il rinnovo di un terzo di essa avverrebbe ogni due anni. La riassegnazione della delega rappresentativa ad ogni parlamentare ogni due anni da parte di tutti gli elettori ed ogni tre mesi da parte dei partiti, dei neomaggiorenni e degli astenuti al voto nel rinnovo precedente, garantirebbe un adeguamento della rappresentanza al variare del consenso, che diventerebbe più attuale;
    2. Ogni due anni si aggiorna la rappresentanza di ogni componente:
      1. della camera in ragione dei Voti/Delega assegnati al secondo turno dagli elettori = la riassegnazione della delega rappresentativa ad ogni parlamentare avverrebbe ogni due anni da parte di tutti gli elettori. Essi possono scegliere se delegare direttamente un parlamentare di qualunque terzo del parlamento a prescindere con quale metodo selettivo sia stato nominato (Delega Fiduciaria), un partito (Delega Identitaria), oppure astenersi non andando a votare o votando scheda bianca ed in questo ultimo caso formerebbe la quantità di voti temporanei per i Gruppi-Parlamentari NR che sostengano il Governo su indicazione dello stesso Delega-al-Governo,
      2. Ogni tre mesi si aggiorna le deleghe da parte dei neomaggiorenni, di coloro che non hanno votato nell’aggiornamento precedente e che erano confluiti nella Delega-al-Governo:
        1. Quindi vi sarebbe un aggiornamento della delega ogni tre mesi, ma solo per la parte dei partiti, dei neomaggiorenni e degli astenuti alla Delega-Rappresentativa, nel rinnovo precedente. La scelta di votare da parte degli astenuti comporterebbe una diminuzione della Delega-al-Governo che in precedenza era composta anche dal loro voto di astensione.