- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
- Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
- Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
- Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
- Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
- Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
- Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
- Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
- Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
- Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
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(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
- Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
- Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
- Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
- VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
- VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
- VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
- Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
- Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
- Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
- Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
- Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
- Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
- Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
- Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
- Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
- Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
- Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
- Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
- Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
- Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
- Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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- Dati aggiornati al 15-11-2024
PROGETTO DEMOSINERGIA
DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO
STATUTO ARS
(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)
AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - ARTICOLI COSTITUZIONE ITALIANA
(51.13.3) L’articolo 98 della Costituzione italiana sancisce le limitazioni di iscrizione ai partiti:
- In esso è esattamente riportato:
- I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
- Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
- Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
- COMMENTO ART 98:
- Si richiama il principio della separazione dei poteri e funzioni dello stato. Però rimandando alla legge la specificazione dei casi in cui tale separazione non sia rispettata. Si applica limitatamente nel non poter contestualmente svolgere due funzioni distinte e per non sovrapporre la propria funzione all’attività politica (a meno che non si tratti di un politico). Mentre fare politica come cittadini non dipendenti della pubblica amministrazione non dovrebbe causare nessun pregiudizio salvo quando possano sussistere dei conflitti d’interesse;
- In tal caso si rimanda alla legge le casistiche che comportano il conflitto da evitare;
- Il terzo comma stabilisce dei limiti al diritto d’iscriversi presumendo che in determinate professioni o funzioni pubbliche tale fatto potrebbe comprometterne l’apparente apartiticità. Si rimanda alla legge stabilire quali siano le condizioni che determinano tali limiti.
- L’indicazione generica di “i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero” non è di per sé escludente, quanto rimanda alle fattispecie individuate da leggi specifiche che valutano e contemperano l’inevitabile pregiudizio della terzietà della funzione. Infatti, dovrebbe evitare danni per la collettività e contestualmente tutelare al meglio i diritti politici individuali dei cittadini in tali attività.
- Per quanto riguarda i Magistrati Giudicanti vi dovrebbe essere una esclusione sia per l’iscrizione che per la candidatura durante il servizio. Con la legislazione vigente è previsto successivamente all’esercizio politico non vi può essere un ritorno nell’attività giudicante.
- Per quanto riguarda i militari, allo stato attuale, nessuna legge vieta l’iscrizione ad un partito politico… la legge è l’unico strumento individuato dalla Costituzione per regolare tale delicatissima materia (riserva di legge). Il diritto di iscriversi ad un partito politico è quindi un diritto liberamente esercitabile da parte del singolo militare e in linea di principio, pienamente compatibile con i valori e i principi dell’ordinamento giuridico militare.
- Queste vengono ben riepilogate dal combinato disposto degli articoli 1483, comma 2, e 1350, comma 2, del codice dell’ordinamento militare ovvero “[…] è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative” (articolo 1483 del Codice dell’ordinamento militare – cosiddetto COM), da parte di “ […] militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l’uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali […]” (articolo 1350 COM).
- Come peraltro recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, “il singolo militare può sì iscriversi ad un partito e, anche in tale qualità, esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, ma non può mai assumere, nell’ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario a tutela indiretta, ma necessaria del principio di neutralità “politica” delle Forze Armate: tale principio, infatti, sarebbe inevitabilmente leso ove un militare, lungi dal limitarsi ad aderire, mediante la propria iscrizione, alle coordinate valoriali di una formazione politica o dal rappresentare in prima persona i cittadini in assemblee elettive, contribuisse personalmente, direttamente e, per così dire, istituzionalmente, in forza di una formale qualifica statutaria, a plasmare ab interno la linea politica di formazioni di massa ed intrinsecamente di parte quali sono gli odierni partiti politici” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza 5845/2017).
- ESCLUSIONE DI MILITARI IN PARTICOLARI POSIZIONI:
- Ai sensi dell’articolo 1485 del COM, non sono eleggibili a parlamentari gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri. Tale causa non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura. La candidabilità ed eleggibilità a cariche politiche dei militari in servizio, prevedono licenze ed aspettative corrispondenti.
- Di fatto vi sono molte forme di partecipazione alla vita politica che tali divieti sono anacronistici e lesivi dei diritti civili discriminando chi svolge tali attività. In tutte queste vi è la possibilità di candidarsi a carica politica o amministrativa elettiva semplicemente mettendosi in aspettativa o anche utilizzando congedi politici per un’attività di rappresentanza intermittente. Quindi la mera iscrizione ad un partito o ad un sindacato non dovrebbe costituire di per sé pregiudizio a meno che non vi siano esposizioni tali per cui può intervenire una messa in aspettativa cautelativa.
- MILITARI ELETTI:
- Secondo quanto previsto dagli articoli 903 e 1488 del COM, i militari in servizio permanente eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all’ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa, per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni.
- SOLUZIONE:
- Dovrebbe farsi un testo unico che indichi tutti i casi di conflitti d’interessi o necessaria separazione delle funzioni nelle professioni, ruoli, cariche pubbliche e le condizioni per cui tali attività possano svolgersi senza configurare le fattispecie negative. Il principio è che tali limitazioni debbano essere solo quelle strettamente necessarie e che creino condizioni di verificabilità della non contravvenzione dei suddetti principi.