- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
    1. Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
      4. Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
      5. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
    2. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
    3. Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
    1. Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
    2. Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
    3. VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
    4. VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
    5. VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:

 

  1. Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
    1. Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
      1. Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
      2. Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
    2. Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
    3. Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
    4. Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
    5. Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
      1. Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
      2. Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:

 

  1. Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
    1. Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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PROGETTO DEMOSINERGIA

DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)

AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - LIBERTÀ DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

 

(51.5.16) Libertà dei rappresentanti. Il potenziamento delle forme di moderazione delle spese di propaganda politica a fronte della possibilità dei competitori indipendentemente dalle rispettive potenzialità di investimento oltre il limite dei rimborsi elettorali previsti dalla legge:

 

  1. NELLA DEMOCRAZIA VIGENTE:
    1. PARLAMENTARI:
      1. I limiti alle spese elettorali sono regolamentati dalla legge n. 515/1993 all’articolo 7, che fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati che dai partiti e formazioni politiche, che partecipino alla competizione elettorale. 
      2. Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, il comma 1 prevede che non possano superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 52.000 euro per ogni circoscrizione (o collegio) elettorale. La cifra ulteriore eventuale è pari al prodotto di 0,01 euro per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni (o collegi) elettorali, nei quali il candidato si presenta. 
      3. Le spese per la propaganda, anche se direttamente riferibili ad un candidato o gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente, che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza. 
      4. Questa disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (legge 515/1993, art. 3, comma 4). I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall’articolo 7. 
      5. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipi all’elezione per il rinnovo delle Camere, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di € 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera e per il Senato, nelle quali sia presente con liste di candidati (legge n. 515/1993, art. 10).
      6. in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati costituisce causa di ineleggibilità del candidato comportando la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo, con delibera della Camera di appartenenza (art. 15, co. 7).
    2. PER I CONSIGLIERI COMUNALI ED I SINDACI:
      1. I limiti per i partiti, i movimenti o le liste dall’art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 5151 e s.m.i.
      2. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali, escluse quelle espressamente riferite ai candidati di lista, che, come si è già detto, sono computate nelle spese dei medesimi pro quota (cfr. paragrafo 2.1.). Non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica, iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, nelle circoscrizioni dove ha presentato proprie liste.
      3. La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi”, ha introdotto l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali, nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 
      4. Il candidato deve comunicare con dichiarazione scritta al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello del Capoluogo di Regione o il Tribunale del Capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. 
      5. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato. 
      6. Al termine della campagna elettorale il candidato dovrà trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, entro tre mesi dalla proclamazione al: 
        1. 1) Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza (solo per i candidati eletti);
        2. 2) Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (per tutti i candidati). 
      7. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate. Anche nel caso in cui un candidato non sostenga nessuna spesa, dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione negativa di spese elettorali.
      8. Per “spese relative alla campagna elettorale” s’intendono quelle sostenute per: 
        1. a) la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; 
        2. b) la distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e le televisioni private, nei cinema e nei teatri; 
        3. c) l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo; 
        4. d) la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e l’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; 
        5. e) il personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
  2. NELLA DEMOSINERGIA:
    1. Sarebbe messo un tetto alle spese di propaganda per coloro che dispongano di risorse illimitate. Verrebbe dato l’accesso ai mezzi d’informazione in modo paritetico per evitare l’escalation economica anche a che non se la possa permettere, salvo indebitamenti i quali poi potrebbero condizionare le loro decisioni politiche, una volta eletti.
    2. Ai competitori, indipendentemente dalle rispettive potenzialità d’investimento, sarà impedito di oltrepassare il limite di rimborsi elettorali previsti dalla legge;
    3. Ci sarebbe da parte della Presidenza del Parlamento, un controllo dei flussi contabili e dell’utilizzo di patrimoni a disposizione dei politici, tramite la gestione contabile e la tracciatura di tutti i movimenti.
    4. Qualora si rilevassero utilizzi irregolari delle risorse pubbliche che non comportino arricchimento personale significativo, verrebbe attivato un organo extragiudiziario di valutazione con eventuale regolarizzazione stabilita da parte del Parlamento Arbitrale. il suo giudizio sarebbe insindacabile a livello costituzionale. Nel caso in cui il politico dovesse essere sanzionato, potrebbe ricorrere alle vie ordinarie. Se invece il parlamento Arbitrale ravvisasse veri e propri reati farebbe attivare direttamente il procedimento giudiziario ordinario senza ulteriori autorizzazioni a procedere;
    5. Anche la magistratura potrebbe sempre effettuare controlli, ma solo in collaborazione con il Parlamento Arbitrale, attivato dalla Presidenza del Parlamento, escludendo processi mediatici, pena sanzioni.