(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione allaCompagine-NR:
Iscrizione e funzionealla Compagine-NR:
Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR.Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - ARTICOLI COSTITUZIONE ITALIANA
(51.13.7.8) L’articolo 62. Riscrittura per il Parlamento Risolutore:
Il Parlamento Risolutore:
Si costituisce con elettori diversi dai precedenti tre Parlamenti Risolutori.
Si riunisce su attivazione del Presidente della Repubblica, su richiesta del Governo quando manchi una maggioranza nel Parlamento Legislatore per far approvare una legge del proprio programma.
Si costituisce sorteggiando 300 elettori in possesso dei requisiti richiesti indicati nella legge Regolativa emessa dal Parlamento Regolatore:
Hanno un solo voto a testa;
Non abbiano incarichi in altro organo dello stato da almeno 6 mesi;
È vietato essere sorteggiati nuovamente prima di nr 6 anni e non più di nr 2 volte nella vita.
È temporaneo. La durata è di nr 10 giorni prorogabile max a nr 30, poi si scioglie automaticamente ed improrogabilmente.
Produce la Delega Risolutiva che può essere assegnata al Governo qualora sia a favore, il quale provvederà a trasferirla ad uno o più Gruppi del Parlamento Legislatore, in caso contrario viene assegnata ai Gruppi delle opposizioni.
DEFINIZIONI DEL PARLAMENTO RISOLUTORE:
Si costituisce con elettori diversi dai precedenti tre Parlamenti Risolutori = La costituzione di un nuovo Parlamento Regolatore con il metodo del sorteggio, garantirebbe che, gli elettori qualificati secondo quanto stabilito dal Parlamento Regolatore stesso, siano diversi da coloro che abbiano costituito i 3 Parlamenti Regolatori precedenti. Indicativamente sarebbero sorteggiati elettori per ottenere una rappresentatività generica dell’elettorato.
Si riunisce su attivazione del Presidente della Repubblica, su richiesta del Governo quando manchi una maggioranza nel Parlamento Legislatore per far approvare una legge del proprio programma = Premesso che il Governo essendo eletto direttamente potrebbe non avere nel Parlamento Legislatore una maggioranza garantita, dovrebbe realizzare il proprio programma governativo con il quale si è presentato avendone avuto il mandato dagli elettori. Qualora non trovasse sufficiente consenso in Parlamento Legislatore relativamente ad una legge necessaria a realizzare un punto del suo programma, può richiedere dal Presidente della Repubblica la formazione e successiva convocazione del Parlamento Risolutore per l’eventuale assegnazione di una Delega Risolutiva.
Produce la Delega Risolutiva che può essere assegnata al Governo qualora sia a favore, il quale provvederà a trasferirla ad uno o più Gruppi del Parlamento Legislatore, in caso contrario viene assegnata ai Gruppi delle opposizioni = Tale delega nel caso avesse una percentuale di voti superiore al 50%, il pus verrebbe assegnato al Governo, il quale a sua volta l’assegnerebbe ai Gruppi che lo sostengono per l’approvazione di quella particolare legge. Varrà solo per quella specifica delibera. Qualora la percentuale fosse sotto il 50%, il delta negativo verrebbe assegnato ai Gruppi contrari alla legge proposta dal Governo, ma che siano disponibili alla modifica della legislazione vigente. Nel caso in cui ai Gruppi contrari andasse bene la legge vigenza resterebbe inalterata.
È temporaneo. La durata è di nr 10 giorni prorogabile a max a nr 30 poi si scioglie automaticamente ed improrogabilmente = la durata breve del tempo concesso per prendere una decisione è finalizzata alla rapidità della risoluzione. Viene prevista una proroga per i casi più complessi, ma vi è il limite di nr 30 giorni complessivi e l’indennità prevista complessiva, rimarrebbe la stessa proprio per scoraggiare di allungare i tempi oltre il necessario.