- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
    1. Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
      4. Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
      5. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
    2. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
    3. Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.

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(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
    1. Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
    2. Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
    3. VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
    4. VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
    5. VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.

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(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:

 

  1. Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
    1. Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
      1. Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
      2. Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
    2. Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
    3. Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
    4. Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
    5. Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
      1. Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
      2. Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.

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(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:

 

  1. Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
    1. Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

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AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - ARTICOLI COSTITUZIONE ITALIANA 

 

(51.13.7.7) L’articolo 62. Riscrittura per il Parlamento Arbitrale:

 

  1. Il Parlamento Arbitrale:
    1. Si costituisce con elettori diversi dai precedenti tre Parlamenti Arbitrali.
    2. Si riunisce su autorizzazione del Presidente della Repubblica in occasione della necessità di dover dirimere una questione di contenzioso tra poteri o di regolarità relative al Parlamento, al Governo o alla Magistratura. 
    3. Si costituisce sorteggiando 300 elettori in possesso dei requisiti richiesti indicati nella legge Regolativa emessa dal Parlamento Regolatore
      1. Hanno un solo voto a testa;
      2. Non abbiano incarichi in altro organo dello stato da almeno nr 6 mesi.
      3. È vietato essere sorteggiati nuovamente prima di nr 6 anni e non più di nr 2 volte nella vita. 
    4. È temporaneo. La durata è di nr 10 giorni prorogabile a max a nr 30, poi si scioglie automaticamente ed improrogabilmente. 
    5. Produce risoluzioni relative ai contenziosi istituzionali che la Corte costituzionale può autorizzare con il silenzio assenso;
    6. È inappellabile, ma le sue decisioni non costituiscono precedente né impediscono azioni giudiziarie qualora non lo vietasse espressamente;
    7. Non può decidere più di un caso specifico, ma può decidere più provvedimenti relativi allo stesso caso. 
  2. DEFINIZIONI DEL PARLAMENTO ARBITRALE:
    1. Si costituisce con elettori diversi dai precedenti tre Parlamenti Arbitrali = La costituzione di un nuovo Parlamento Arbitrale con il metodo del sorteggio, garantirebbe che gli elettori qualificati secondo quanto stabilito dal Parlamento Regolatore stesso, siano diversi da coloro che abbiano costituito i tre Parlamenti Arbitrali precedenti. Indicativamente sarebbero sorteggiati elettori che abbiano almeno la laurea in giurisprudenza.
    2. Si riunisce su autorizzazione del Presidente della Repubblica in occasione della necessità di dover dirimere una questione di contenzioso tra poteri, oppure di regolarità relative al Parlamento, al Governo o alla Magistratura = Il Presidente della Repubblica attiva la costituzione del Parlamento Arbitrale, tutte le volte che dovesse sorgere la necessità di dirimere un contenzioso istituzionale che necessiti l’intervento rapido. I componenti di tale parlamento dovranno non essere coinvolti nel contenzioso che dovranno giudicare.
    3. È temporaneo. La durata è di nr 10 giorni prorogabile a max nr 30, poi si scioglie automaticamente ed improrogabilmente = la durata breve del tempo concesso a prendere una decisione è finalizzata alla rapidità della risoluzione. Viene prevista una proroga per i casi più complessi, ma vi è il limite di nr 30 giorni complessivi con l’accorgimento che l’indennità complessiva prevista rimanga la stessa, proprio per scoraggiare di prendere più tempo del necessario.
    4. Produce risoluzioni relative ai contenziosi istituzionali che la Corte Costituzionale può autorizzare con il silenzio assenso. È inappellabile, ma le sue decisioni non costituiscono precedente né impediscono azioni giudiziarie qualora non lo vietasse espressamente = la Corte costituzionale ha nr 10 giorni per valutare la possibile incostituzionalità del provvedimento preso ed ove non muovesse eccezione questo diventerebbe eseguibile, ma tale disposizione non costituirebbe un precedente. Rimarrebbe fermo che, qualora non fosse espressamente indicato nel provvedimento nulla vieterebbe all’autorità giudiziaria eventualmente attivata, di procedere in via ordinaria.