- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
    1. Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
      4. Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
      5. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
    2. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
    3. Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.

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(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
    1. Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
    2. Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
    3. VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
    4. VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
    5. VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:

 

  1. Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
    1. Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
      1. Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
      2. Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
    2. Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
    3. Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
    4. Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
    5. Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
      1. Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
      2. Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:

 

  1. Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
    1. Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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PROGETTO DEMOSINERGIA

DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)

AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - LIBERTÀ ECONOMICHE DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

 

(51.6.11) Libertà economiche dei rappresentanti. Trasformazione della Pensione per il parlamentare e Consiglieri di ogni ordine in Reddito di Anzianità Privilegiato:

 

  1. NELLA DEMOCRAZIA VIGENTE:
    1. Il trattamento pensionistico si basa sul sistema di calcolo contributivo, si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per i parlamentari in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata. Questo è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, oltre una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
    2. I parlamentari cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età ed a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto si riduce di un anno sino al limite minimo di 60 anni.
  2. NELLA DEMOSINERGIA:
    1. All’età pensionabile stabilita dai parametri della legge Fornero si avrebbe diritto al Reddito di Anzianità “privilegiato”, di 4 volte il reddito minimo (attualmente di circa € 500) attinto alla tassazione generale. A tale reddito sarebbe possibile associare forme pensionistiche integrative volontarie e/o residui della restituzione dei versamenti pensionistici obbligatori.

 

 

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