- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
    1. Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
      4. Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
      5. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
    2. Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
    3. Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:

 

  1. Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
    1. Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
    2. Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
    3. VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
    4. VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
    5. VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:

 

  1. Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
    1. Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
      1. Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
      2. Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
    2. Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
    3. Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
    4. Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
    5. Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
      1. Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
      2. Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.

- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI

 

(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:

 

  1. Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
    1. Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
      1. Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
      2. Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
      3. Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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PROGETTO DEMOSINERGIA

DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)

AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - LIBERTÀ ECONOMICHE DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

 

(51.6.2) Libertà economiche dei rappresentanti. Trasformazione dell’Indennità per i parlamentari:

 

  1. NELLA DEMOCRAZIA VIGENTE:
    1. L'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. L'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi "il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate".
    2. L'importo netto mensile dell'indennità parlamentare risulta pari a circa 5.000 euro.
    3. Tale misura netta è determinata sulla base dell'importo lordo di 10.435,00 euro, sul quale sono effettuate le dovute ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).
  2. NELLA DEMOSINERGIA:
    1. L’importo sarebbe una indennità (ovvero indennizzo definito indennità sostitutiva di retribuzione), quindi non uno stipendio. Come tale diventerebbe una indennità netta (non tassabile). Non dovrebbe contenere la tassazione obbligatoria dei contributi pensionistici e neppure le caratteristiche di una remunerazione in quanto essa nascerebbe e dovrebbe restare un risarcimento del parlamentare, in quanto:
      1. Non potrebbe svolgere appieno la propria attività lavorativa;
      2. Sosterrebbe spese per l’attività politica (farebbe in modo che non abbia debiti che ne possano influenzarne le decisioni).
    2. L’indennità non potrà essere:
      1. soggetta a contribuzione pensionistica obbligatoria;
      2. collegata ad alcuna forma di stipendio, ma che sia definita sulla base di un moltiplicatore del reddito netto minimo basato sul paniere dei prodotti essenziali dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”;
    3. L’indennità verrebbe composta da tre quote:
      1. 1^ Indennità base, corrisponderebbe a 4 volte il reddito minimo (circa attuali € 2.000 netti mensili). Non potrà essere decurtabile;
      2. 2^ Indennità politica, corrisponderebbe a 6 volte il minimo (circa € 3.000 netti mensili attuali). Risulterebbe decurtabile in proporzione alle multe per assenze oltre il massimo consentito;
      3. 3^ Indennità funzionale, corrisponderebbe al massimo di 10 volte il minimo (circa € 5.000 netti mensili attuali). Risulterebbe decurtabile in proporzione alle assenze oltre il massimo consentito.
    4. Inoltre, non potranno essere i parlamentari stessi a stabilire quote di spettanza e risorse (autodichia), ma un parlamento temporaneo estratto a sorte ogni 2 anni, definito “Parlamento Regolatore”. La formazione del quale avverrebbe a sorteggio tra una rosa di candidati qualificati (laureati con conoscenza avanzata di Costituzione), i quali non abbiano avuto alcun ruolo politico da almeno da 2 anni. Costoro potranno confermare quanto proposto dal precedente, oppure proporre a sua volta modifiche che saranno valutate dal successivo “Parlamento Regolatore”. 
    5. Il parlamentare potrà decidere se farsi accreditare le somme spettanti, oppure indicare a quali soggetti versare quote periodiche come partiti, associazioni ecc...;
    6. Gli importi non incassati volontariamente, non potranno essere reclamati successivamente.