- POSIZIONI CONSIGLIERI

 

(8.7.29) DENOMINAZIONE E GENERALITA’ Consigliere-Nazionale Fondatore:

 

POSIZIONI CON DENOMINAZIONI GENERICHE:

  • Consigliere:
    • Fa parte dei rappresentanti stabili delle Quote%-Titolari, rappresentate nel relativo Consiglio;
    • Iscritto ad un Gruppo Consiliare.
  • Consigliere-Nazionale:
    • Fa parte dei Consiglieri del Livello Collettivo-Nazionale;
  • Consigliere-Fondatore:
    • Fa parte dei Consiglieri-Fondatori come i Consiglieri-Locali-Fondatori;
  • Consigliere a Nomina per Diritto:
    • Nomina automatica su autocandidatura.

 

POSIZIONI CON DENOMINAZIONI E PECULIARITÀ SPECIFICHE:

  • Consigliere-Nazionale Fondatore svolge un ruolo onorifico:
    • Trattasi di un riconoscimento per i Titolari che hanno Fondato l’ARS, che abbiano costituito gruppi consistenti o associazioni poi federatesi con l’ARS. Tale Nomina è automatica su autocandidatura al Consiglio-Nazionale.

 

  • Nell’Assemblea-Nazionale partecipa come:
    • Titolare-Nazionale. Quando non svolge la funzione di Consigliere:
      • Ha un Voto100-Titolare VEDI (20.10.9), basato sulla Quota%-Titolare del livello Collettivo-Nazionale ed eventuali Deleghe-al-Titolare;
      • Sinteticamente, può ricevere dai Titolari la Delega-al-Titolare della loro Quota% per una specifica seduta.

 

  • Nel Consiglio-Nazionale partecipa come:
    • Consigliere-Fondatore:
      • Nomina automatica su autocandidatura.
  • Consigliere-Nazionale:
    • Possiede una Dote%-Consigliere VEDI (15.15.4);
    • Sinteticamente, la percentuale della Dote%-Consigliere è ottenuta dalla Quota%-Titolare del Titolare-Nazionale qualora non fosse già stata delegata, che andrebbe sommata alle:
      • Deleghe-di-Sostegno. Trasformate all’atto della sua Nomina in Deleghe-al-Consigliere;
      • Deleghe-al-Consigliere;
      • Deleghe-dalle-Correnti. Qualora un Consigliere-Nazionale cambiasse Gruppo Consiliare, perderebbe la percentuale da esse ottenuta, che andrebbe ripartita in automatico ai Consiglieri rimasti nello stesso Gruppo Consiliare.

 

  • Punti di Merito:
    • Incarico anno solare = punti 1.

 

ESPANSIONE - ASPETTI DI DETTAGLIO:

  • (8.7.29) Denominazione e generalità Consigliere-Nazionale Fondatore;
  • (15.0) Consiglio-Nazionale del Collettivo-Nazionale;
  • (15.15.10) Compiti Consigliere-Nazionale Fondatore;
  • (20.11.11) Metodo-Selettivo-Qualificato dei Consiglieri-Fondatori;
  • (22.1.16) Generalità Consiglieri-Fondatori;
  • (22.2.6) Riepilogo rimandi Consigliere-Nazionale Fondatore;
  • (22.3.10) Numero consiglieri libero;
  • (22.4) Candidatura Consiglieri;
  • (22.5.5) Nomina del Consigliere-Nazionale Fondatore;
  • (22.6) Titolarità inibita ai Consiglieri;
  • (22.7.2) Perdita di titolarità – Consiglieri-Fondatori;
  • (22.8.3) Diritto di parola dei consiglieri - non dirigenti;
  • (22.12.7) Facoltà speciali – Consigliere-Paritario, Consigliere-Emerito, Consigliere-Cooptato, Consigliere-Nazionale Particolare.

- AREA - GENERALITA' CONSIGLIERI

 

(8.7.31) DENOMINAZIONE E GENERALITA’ xxx:

 

===DETTAGLIO===

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PROGETTO DEMOSINERGIA

DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO 

STATUTO ARS

(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)

- AREA - ASSEMBLEA-PARTICOLARE DELLA CORRENTE-PARTICOLARE NR

 

(13.9) Validità dell’Assemblea che modifica lo statuto:

 

SOSTITUIBILE CON: VEDI [11.9]

TABELLA DI SOSTITUZIONE

sostituire i termini equivalenti sottolineati e ricontestualizzati (singolare o plurale).

 

  1. ARS (Sostituisci con) Corrente-Particolare NR;
  2. Assemblea-Nazionale o Assemblea (Sostituisci con) Assemblea-Particolare;
  3. Collettivo-Nazionale (Sostituisci con) Corrente-Particolare NR;
  4. Consiglio-Nazionale (Sostituisci con) Consiglio-Particolare;
  5. Ospite-Nazionale (Sostituisci con) Ospite Particolare (NON ESISTE)
  6. Presidente (Sostituisci con) Reggente-Particolare NR;
  7. ROA (Regolamento Ordinario dell’ARS) (Sostituisci con) ROA Particolare Regolamento Ordinario della Corrente-Particolare NR);
  8. Segreteria-Nazionale (Sostituisci con) Segreteria-Particolare NR;
  9. Statuto dell’ARS (Sostituisci con) Statuto Particolare;
  10. Titolare-Nazionale (Sostituisci con) Titolare-Particolare NR;
  11. TUT (Testi Unici Tematici) (Sostituisci con) TUT Particolare specifici (Testi Unici Tematici);
  12. Vicario-Nazionale (Sostituisci con) Vicario-Particolare NR.

 

AGGIUNGERE:

 

  1. Approva
    1. Nei TUT (Testi Unici Tematici) per la parte di propria competenza, le loro variazioni relative al proprio Statuto ed al ROA di competenza, elaborate, validate e proposte dal Consiglio-Particolare (8.9.4);
    2. Le modifiche diventano valide solo dopo che siano state comunicate al Consiglio-Nazionale (8.9.2) e che non abbia sollevato rilievi entro 30 giorni dalla comunicazione. Vale la regola del silenzio assenso.

 

(13.9) Validità dell’Assemblea-Particolare che modifica lo Statuto: (MODIFICATO)

 

  1. L’Assemblea-Particolare (8.9.9) è l’organo dell’ARS dove poter approvare le modifiche al suo Statuto;
  2. Per l’Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche statutarie come la fusione, la scissione o la trasformazione dell’ARS, occorre la partecipazione di almeno 3/4 dei Titolari-Particolari NR (8.7.7che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei rappresentati, anche con delega.
  3. Per poter modificare lo statuto:
    1. Presenze effettive e non delegate anche in via telematica pari al 51% (è il Quorum previsto di partecipazione) per tutti i Titolari (8.7.4);
    2. Voti rappresentati dai presenti almeno il 66% (maggioranza qualificata pari ai 2/3);
    3. Voti necessari per approvare la modifica il 66% (maggioranza qualificata dei 2/3) dei partecipanti o in delega.
  4. Approvazione immediata di modifica dello Statuto:
    1. la modifica è approvata ed immediatamente valida se fosse votata positivamente dal 75% (maggioranza qualificata dei 3/4) di tutti i Titolari con diritto di voto, partecipanti o rappresentati anche con delega nell’Assemblea-Particolare o nel Congresso;
    2. Se invece la modifica, venisse approvata solo con il 66% (maggioranza qualificata dei 2/3) sarebbe valida solo se nuovamente approvata senza modifiche, a maggioranza semplice del 51%, da una successiva Assemblea-Particolare indetta non prima di 60 e non più tardi di 120 giorni dalla precedente.
  5. Approvazione dell’eventuale scioglimento della Corrente-Particolare NR (8.8.2):
    1. Dovrebbe essere approvato con il voto favorevole di almeno il 75% (maggioranza qualificata dei 3/4) da parte di tutti i Titolari della Corrente-Particolare NR, senza esercitare deleghe.
    2. Tutti i Titolari potranno partecipare anche mediante il collegamento telematico.

 

AGGIUNTO:

 

  1. Approva
    1. Nei TUT (Testi Unici Tematici) per la parte di propria competenza, le loro variazioni relative al proprio Statuto ed al ROA di competenza, elaborate, validate e proposte dal Consiglio-Particolare (8.9.4);
    2. Le modifiche diventano valide solo dopo che siano state comunicate al Consiglio-Nazionale (8.9.2) e che non abbia sollevato rilievi entro 30 giorni dalla comunicazione. Vale la regola del silenzio assenso.

 

 

VEDI ANCHE:

  1. (8.7.4) [WWW] Titolari - Generalità;
  2. (8.7.7) [WWW] Titolare-Particolare - Generalità;
  3. (8.8.2) [WWW] Correnti-Particolari NR;
  4. (8.9.2) [WWW] Consiglio-Nazionale;
  5. (8.9.4) [WWW] Consiglio-Particolare;
  6. (8.9.9) [WWW] Assemblea-Particolare.
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