- AREA - ASSEMBLEA-NAZIONALE DEL COLLETTIVO-NAZIONALE
(11.9) Validità dell’Assemblea-Nazionale che modifica lo Statuto:
L’Assemblea-Nazionale (8.9.7) è l’organo dell’ARS dove poter approvare le modifiche al suo Statuto;
Per l’Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche statutarie come la fusione, la scissione o la trasformazione dell’ARS, occorre la partecipazione di almeno 3/4 dei Titolari(8.7.4) che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei rappresentati, anche con delega.
Per poter modificare lo statuto:
Presenze effettive e non delegate anche in via telematica pari al 51% (è il Quorum previsto di partecipazione) per tutti i Titolari;
Voti rappresentati dai presenti almeno il 66% (maggioranza qualificata pari ai 2/3);
Voti necessari per approvare la modifica il 66% (maggioranza qualificata dei 2/3) dei partecipanti o in delega.
Approvazione immediata di modifica dello Statuto:
la modifica è approvata ed immediatamente valida se fosse votata positivamente dal 75% (maggioranza qualificata dei 3/4) di tutti i Titolari con diritto di voto, partecipanti o rappresentati anche con delega nell’Assemblea-Nazionale o nel Congresso;
Se invece la modifica, venisse approvata solo con il 66% (maggioranza qualificata dei 2/3) sarebbe valida solo se nuovamente approvata senza modifiche, a maggioranza semplice del 51%, da una successiva Assemblea-Nazionale indetta non prima di 60 e non più tardi di 120 giorni dalla precedente.
Dovrebbe essere approvato con il voto favorevole di almeno il 75% (maggioranza qualificata dei 3/4) da parte di tutti i Titolari dell’Associazione, senza esercitare deleghe.
Tutti i Titolari dovranno partecipare anche mediante il collegamento telematico;
Non sono previste deleghe ai Montanti-Fionda-Compagini NR (20.10.65) da parte degli Ospiti (8.7.14).