I soggetti che intendono far parte dell’ARS devono presentare domanda scritta su piattaforma elettronica o a mezzo e-mail al Consiglio-Nazionale (8.9.2). Esso delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
L’iscrizione all’ARS Collettivo-Nazionale (8.8.0), comporta anche l’iscrizione ad una sua Sezione-Locale NR (8.8.1), mentre l’Iscrizione ad un Tavolo-Tematico NR (8.8.3), non necessita dell’iscrizione all’ARS;
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura della Segreteria, nel libro costituito sotto forma di Database degli associati. Viene salvata, ogni mese, una copia digitale di esso, non modificabile e criptata, oltre ad una copia in chiaro, disponibile alla consultazione e conservata per almeno 5 anni. La procedura di custodia e consultazione è descritta in dettaglio nel ROA (Regolamento Ordinario dell’ARS);
Le iscrizioni, trascorsi 60 gg. dalla data di presentazione che non siano state respinte, sono da considerare accolte e sono da ritenere attivate a tutti gli effetti. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio-Nazionale entro 60 giorni deve motivarne la delibera di rigetto e darne comunicazione all’interessato a mezzo e-mail, fornita dallo stesso, contestualmente con l’avviso tramite SMS o altro social su cellulare, della comunicazione inviata. L’interessato può richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione, che si pronunci l’Assemblea del Livello Collettivo-Nazionale, in occasione della successiva convocazione anche in videoconferenza, valida con la maggioranza semplice dei voti rappresentati. La decisione dell’Assemblea-Nazionale (8.9.7)sarà insindacabile e definitiva.
Il Consiglio-Nazionale può decidere prima di 60 giorni, comunicando formalmente al richiedente mediante e-mail, avviso telefonico o messaggio cellulare, entro 7 giorni dalla decisione presa. L’iscrizione in ogni caso decorrerà dal momento della formalizzazione della domanda;
L’adesione all’ARS è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso o le cause che comportino l’eventuale espulsione;
Possono aderire all’ARS persone fisiche ed enti i quali ne condividano le finalità e che partecipino alle attività dell’ARS con la loro opera, le competenze e le conoscenze;
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio-Nazionale con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, oppure per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC, inviata al Presidente dell’ARS.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà, anche su piattaforma informatica. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ARS e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne;
Ogni associato iscritto come Titolare da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione, le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi, nonché, se maggiorenne, di proporsi come candidato per gli organi dell’ARS.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio-Nazionale il quale provvede all’autorizzazione con eventuali limiti entro il termine di 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’ARS, alla presenza di persona indicata dal Consiglio-Nazionale (come previsto Regolamento Ordinario Associazione). È prevista anche una forma di accessibilità digitale.
Gli associati hanno il dovere di:
Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’ARS, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Iscritti, tra questi ultimi e gli organi sociali;
Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
Versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio-Nazionale.
Non si verseranno quote associative finché l’ARS rimarrà associazione di fatto. Nel momento in cui l’ARS si registrerà formalmente, le somme eventualmente stabilite saranno versate a titolo di quota associativa, non potranno essere rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili e non potranno essere collegate in alcun modo, alla Titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Vengono attivati come Titolare(8.7.4) di qualsiasi articolazione:
Tutti coloro che risultino nel REGISTRO-ANAGRAFE (34.2) all’ARS come Titolari a pieno titolo;
Costituiscono requisiti per iscriversi come Associati, l’essere cittadine o cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia. Anche di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. In tal caso occorre la sottoscrizione dei genitori che si assumano la responsabilità di ogni azione effettuata dal socio minorenne fino a maggiore età;
Diventa Titolare in automatico se entro il 60° giorno dalla domanda non si sia ricevuta comunicazione del rigetto, con le motivazioni ai sensi del ROA. Può essere accolta e ritenuta attivata prima dei nr 60 gg, su pronuncia dell’Assemblea del Consiglio-Nazionale, comunicata formalmente a mezzo e-mail con avviso telefonico entro 7 giorni. L’iscrizione viene ritenuta attivata dal momento della formalizzazione della domanda;
La validità della Associazione dell’iscritto non è a termine, quindi si rinnova in automatico fatte salve le cause di cessazioni previste;
La posizione di Titolare dell’ARS è attivata dal Consiglio-Nazionale a maggioranza semplice del 51%, potendo ridurre il tempo di attesa a nr 7 gg prima dell’attivazione automatica che si avrebbe con il silenzio assenso del Consiglio-Nazionale dopo 60 giorni dalla presa in carico della domanda.