I Titolari (8.7.4) che abbiano abbandonato e manifesti la volontà formale di rientrare, lo potrà fare comunicandolo alla Segreteria-Locale NR (8.7.57), oppure alla Segreteria-Nazionale (8.7.57);
La Segreteria contattata, su disposizione del rispettivo Consiglio, potrà non riammettere il richiedente, qualora abbia già abbandonato un numero eccessivo di volte o per pendenze disciplinari;
Qualora entrambi i Consigli non ponessero veti, la riammissione avverrebbe con la procedura di silenzio assenso entro nr 60 gg. Tale procedura potrebbe essere velocizzata;
In caso di divergenza tra i Consigli, prevarranno le decisioni di quello Nazionale;
Se il rientro avvenisse entro nr 6 mesi, le eventuali qualifiche ed i Punti di Merito, rimarranno disponibili per la riassegnazione allo stesso Titolare;
Se il rientro avvenisse dopo nr 6 mesi le eventuali qualifiche ed i Punti di Merito, saranno cancellati e non potranno essere più riconosciuti.