AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - LIBERTÀ DEGLI ELETTORI
(51.2.12) Libertà degli elettori. Il potenziamento dell’esclusione degli indesiderabili come rappresentanti e dirigenti nelle istituzioni e nei partiti:
- PREMESSA:
- Uno dei motivi più delegittimanti di qualsiasi regime risiede nella percezione dei cittadini di essere asserviti a dei governanti egoisti o schierati con gli interessi di una piccola parte della società;
- Teoricamente in democrazia vi è la possibilità, da parte della maggioranza degli elettori, di cambiare rappresentanti e governanti periodicamente senza dover fare una rivoluzione. La teoria però prevedrebbe di avere la possibilità di rappresentanti e governanti corretti da poter candidare e quindi da poter affermare con la forza della maggioranza, rispetto all’eventuale minoranza di corrotti. Praticamente la storia dimostra che vi sono stati periodi nei quali la proposta politica alla quale far riferimento potrebbe non consentire possibilità di scelta. In passato in alcuni casi i candidati potevano diventare tali solo se approvati da quella piccola parte della società che monopolizzava il controllo dei sistemi di selezione della classe politica;
- Una delle richieste degli elettori al sistema di scelta democratico sarebbe di impedire la candidabilità e la permanenza come rappresentante di coloro che abbiano dimostrato di poter causare danni alla società per:
- Spregiudicatezza;
- Illegalità compiute;
- Finalità perseguite;
- Rapporti con persone con cui si relazionano ed i loro interessi.
- Bisogna però tener presente che il problema “democratico” del divieto di candidatura o di permanenza in cariche pubbliche:
- Non possa essere determinato dal tipo di reato commesso, quanto dalla probabilità di poterlo ripetere, tenuto conto della precedente compromissione;
- Possa essere determinato dalle relazioni sociali del candidato e/o del nominato in incarichi pubblici, ossia relazioni che possano essere sufficienti ad aumentare la probabilità di condizionamento e dunque, di violare le regole in loro favore;
- Dipenda dalle finalità dimostrabili oggettivamente che siano contrari alla democrazia, ai diritti costituzionalmente riconosciuti, a ricorrere a modalità illecite anche per finalità lecite.
- È bene tener presente di come non sia semplice definire le casistiche formali anche perché le forme cambiano nel tempo. Inoltre le indicazioni di principio generalizzate trovano moltissime eccezioni pratiche, per cui il contesto cambia e certi principi potrebbero essere facilmente strumentalizzabili;
- Uno dei maggiori problemi della definizione di cause escludenti la candidabilità o la permanenza nelle istituzioni, consiste nel fatto che possano essere fortemente strumentalizzate per escludere pretestuosamente concorrenti politici;
- Perché in democrazia questo non accada, basterebbe poter candidare anche coloro che abbiano commesso alcuni tipi di reati, come ad esempio:
- L’omicidio:
- Per legittima difesa;
- Stradale o in genere quello colposo (purché sia scontata la pena);
- L’aver commesso reati contro lo stato però senza la volontà di ottenere un vantaggio indebito;
- Sono certamente esclusi coloro che adottano comportamenti e finalità del partito fascista. La tutela dei principi democratici è quella meglio definita in quanto in Costituzione è vietata la ricostituzione del partito fascista e quindi dovrebbero essere precluse le rappresentanze che a tali principi si richiamano;
- Quindi una legge che voglia tutelare le candidature da “indesiderabili” deve tener conto sia di quello che esclude, sia di quello che potrebbe permettere di escludere strumentalmente e/o con forzature che di fatto possono privilegiare coloro già affermati in politica.
- NELLA DEMOCRAZIA VIGENTE:
- La legge Severino del 6 novembre 2012, n. 190 è una legge della Repubblica Italiana in tema di prevenzione e repressione della corruzione. I successivi decreti legislativi 235/2012, 33/2013 e 39/2013 furono emanati dal governo Monti. La suddetta legge è titolata con “Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di governo. Incandidabilità alle cariche elettive regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali”;
- Nei fatti ha dimostrato di non poter escludere come desiderato gli “indesiderabili” e che invece sono stati esclusi politici che successivamente (dopo molti anni) è stata dimostrata l’infondatezza e la strumentalità dei reati contestati;
- Anche l’utilizzo improprio di condanna mediatica dell’avviso di garanzia ha fatto grandi danni alla percezione di legittimità di vari rappresentanti.
- Legge Severino e modifica:
Art. 1
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Art. 3
Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare
1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.
- NELLA DEMOSINERGIA:
- Si dovrebbe escludere solo su condanna definitiva e non su avvio di procedimento. Si dovrebbe accelerare il processo, in via eccezionale, sia come tempistica sia come personale giudicante impiegato considerato l’interesse pubblico, in quanto sarebbe un danno per la democrazia se l’eventuale condanna arrivasse dopo la votazione o dopo la legislatura:
- Dovrebbe essere presa in considerazione la sentenza di primo grado ottenuta con un procedimento accelerato;
- I giudici assegnati dovrebbero essere tre estratti estratti a sorte, per escludere potenziali processi pilotati dalla magistratura;
- Nel caso di un candidato non ancora in carica, qualora la sentenza non potesse arrivare entro la data di elezione o nomina ad estrazione, l’ammissibilità della candidatura dovrebbe essere presa in via stragiudiziale, dal Parlamento Arbitrale;
- Nel caso di un rappresentante in carica, sia esso un legislatore, un componente del governo oppure un amministratore, la sentenza di primo grado “accelerata con tre giudici”, sarebbe sufficiente a farlo decadere nel caso di condanna, altrimenti questi proseguirebbe nel mandato. L’eventuale procedimento penale proseguirebbe con l’iter normale, fino in cassazione;
- La definizione delle casistiche per l’esclusione non per condanna (a cui si rimanda in altra sede il dettaglio) dovrebbe essere fatta sulla base di un calcolo pragmatico e probabilistico in presenza di conflitti d’interesse;
- Nell’ultimo caso sarebbe incandidabile o non proseguibile il mandato anche chi non avesse commesso nessun reato, qualora fosse oggettivamente dimostrabile in sede extralegale costituita dal Parlamento Arbitrale, che:
- Sia stato compromesso con stati esteri nella tutela degli interessi nazionali o di alleanze;
- Abbia già fatto violazioni di legge per forti interessi personali e che possa ripetere avendone l’occasione;
- Abbia già utilizzato la propria posizione istituzionale per aumentare il proprio reddito oltre il dovuto oppure abbia favorito persone che ricambino o potrebbero ricambiare anche con vantaggi non necessariamente in denaro;
- Che rendano più probabile approfittarsi di forza politica per:
- Mettere in pericolo il pluralismo democratico in quanto ha già fatto apologia del regime fascista con atti, dichiarazioni verbali o scritte, simbologie esplicite o sottointese, ma inequivocabili;
- Inciti all’odio ed alla discriminazione, potendo indurre forze dell’ordine e funzionari ad un tale atteggiamento;
- Ridurre in schiavitù o stato di soggezione altri con qualsiasi mezzo e pretesti morali che violassero i diritti umani, come indicato nel programma elettorale o nelle dichiarazioni;
- Compromissione della libertà a causa di relazioni con soggetti che possano fortemente condizionare il potenziale rappresentante.