- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
- Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
- Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
- Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
- Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
- Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
- Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
- Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
- Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
- Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
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(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
- Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
- Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
- Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
- VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
- VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
- VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
- Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
- Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
- Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
- Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
- Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
- Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
- Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
- Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
- Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
- Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
- Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
- Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
- Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
- Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
- Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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- Dati aggiornati al 20-12-2024
PROGETTO DEMOSINERGIA
DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO
STATUTO ARS
(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)
AREA - DEMOSINERGIA ISTITUZIONALE - LIBERTÀ DEGLI ELETTORI
(51.2.5.1) Libertà degli elettori. Premessa:
- PREMESSA:
- In tutto il mondo i rappresentanti hanno un solo voto nella sede istituzionale quando sono chiamati a votare per Parlamento, Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale o equivalenti;
- La libertà del rappresentante di avere un solo voto potrebbe comportare agli elettori tre possibili violazioni dei loro diritti:
- Il possibile tradimento. Un eletto anche in ragione del proprio voto di “delega”, dato espressamente al partito e non nominativo all’eletto, potrebbe passare in altro Gruppo-Parlamentare portandosi dietro l’equivalente del peso delegato sia dai voti nominativi che quelli sul simbolo di partito;
- La deformazione della parità di voto. La rappresentanza di 30.000 elettori possa valere quanto quella di 40.000 rispettivamente “rappresentate” da due eletti che abbiano entrambi la facoltà di un voto a testa. È evidente come il valore proporzionale di ogni voto attribuito ad ognuno di essi valga diversamente a vantaggio degli elettori del primo eletto che proporzionalmente, pur avendo un totale di voti inferiore possa godere di un rapporto del valore di 3 a1, mentre il secondo 4 a 1);
- La mancata possibilità di revoca personale del mandato da parte dell’elettore. Il non poter distinguere l’elezione o la riconferma del mandato dalla possibile riassegnazione della delega fiduciaria, porta ad una più o meno rapida separazione dall’unico voto assegnato, rispetto al consenso nel tempo che può variare anche notevolmente. Questo significa che non si possa togliere delega fiduciaria all’eletto, senza far interrompere il mandato. In alcune parti del mondo si utilizza il recall (La revoca degli eletti, in inglese recall election), chiamato anche referendum di richiamo. Trattasi di una procedura con la quale gli elettori potrebbero rimuovere un politico o un altro funzionario eletto in un pubblico ufficio, attraverso una votazione diretta, prima che il suo mandato sia terminato. In Italia il recall non è previsto per un solo parlamentare ma è possibile per tutto il parlamento, oppure una sua camera qualora non riuscisse a sostenete alcun Governo. Quindi non esiste la possibilità per l’elettore, di togliere la “delega” data al partito con il quale ha contribuito all’elezione del rappresentante contestato. Il problema vero è la durata del mandato di quell’unico voto che attualmente varrebbe di nr 5 anni, come la legislatura che risultano essere “troppi”. Immaginare però legislature di soli nr 2 anni che comportino la contestuale rielezione non risulta essere ragionevole, perché il rappresentante farebbe fatica a mettere in atto progetti di lungo respiro. Quindi viene richiesta una soluzione che tenga insieme le due esigenze. Dividendo i momenti di elezione o riconferma in un orizzonte di almeno nr 4 o 6 anni dall’assegnazione della delega iniziale, consentirebbe di aggiornare consenso personale e di partito con maggior frequenza, per consentire di essere al passo con i tempi.
- La preferenza dell’elettore determina solo quali siano gli eletti in una lista non bloccata;
- La differenza si perde nell’unico voto che l’eletto rappresenta nella sede istituzionale;
- Inoltre, la possibilità di dare voto di preferenza è incerta nel tempo, in quanto i sistemi elettorali vengono cambiati con frequenza;
- Anche quando si può dare la preferenza, questa può essere resa non determinante a causa di candidature da parte dello stesso soggetto in più collegi elettorali. In base alla scelta di quale collegio elettorale risulti eletto può far variare notevolmente gli eletti finali.
- L’attuale voto espresso consente di eleggere un rappresentante che potrebbe cambiare Gruppo-Parlamentare (Partito) portando in dote tutta la rappresentanza dei voti identitari e fiduciari, consistenti in solo voto valido per il rappresentante;
- Questo aspetto verrebbe considerato dagli elettori un tradimento del loro mandato, qualora questi abbiano votato il gruppo in quanto sua elezione è potuta avvenire, in parte, anche in forza dei loro voti.