- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b3) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Nazionali:
- Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Nazionale:
- Nel Consiglio-Nazionale ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Nazionale tramite la:
- Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
- Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
- Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi;
- Delega-dalla-Corrente NR, se iscritto ad una Corrente-Particolare NR, partecipando all’assegnazione del Montante-della-Corrente NR alla quale sia iscritto.
- Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza (Consigliere-Nazionale), oppure ad incarichi tecnici a Livello Collettivo-Nazionale.
- Nel Consiglio-Nazionale ha facoltà di Candidarsi ad incarichi di rappresentanza o incarichi tecnici nel Collettivo-Nazionale.
- Titolare-Astenuto-nella-Delega in rappresentanza Nazionale: Quando non assegna la propria Quota%-Titolare ad alcun Consigliere-Nazionale e non sia contestualmente iscritto ad una Corrente-Particolare NR. La sua Quota%-Titolare confluisce nel Montante-dei-Senatori NR da ripartirsi ai Consiglieri-Senatori provenienti dalla propria Sezione-Locale NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.b4) Titolare-Nazionale - ASPETTI IN COMUNE Formazione alla Rappresentanza Temporanea nelle Assemblee-Nazionali:
- Titolare-Nazionale quando partecipa alla formazione della rappresentanza temporanea nell’Assemblea-Nazionale:
- Fa parte dei rappresentanti temporanei nelle Assemblee-Nazionali;
- Rappresenta la propria Quota%-Titolare (se non delegata temporaneamente) e quelle degli altri, ad esso temporaneamente delegate tramite Delega-al-Titolare, nella relativa Assemblea, per la sola giornata di voto;
- VEDI (8.7.4.a3) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione ed utilizzo del proprio Portafoglio-Voce%-Titolare;
- VEDI (8.7.4.a4) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Formazione dell’altrui Portafoglio-Voce%-Titolare;
- VEDI (8.7.4.a5) Titolare TUTTI - ASPETTI IN COMUNE - Assegnazione della propria Quota%-Titolare al Montante-Fionda-Compagine NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.c2) Titolare-Locale - ASPETTI IN COMUNE - Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
- Iscrizione e funzione alla Compagine-NR:
- Deve essere necessariamente iscritto ad una Compagine-NR per poter partecipare all’assegnazione delle Deleghe-Eccedenze-alla-Compagine NR che formano il Montante-Eccedenze-Compagine NR, alla quale sia iscritto. Dunque, se:
- Non scegliesse di essere iscritto ad alcuna di esse, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
- Se è stato già iscritto automaticamente ad una Compagine-NR nel Collettivo-Nazionale in quanto iscritto Compagine-Corrente NR, non ha obbligo d’iscriversi alla stessa, nella Sezione-Locale NR. Le Compagini attive nella Sezione-Locale NR potrebbero essere meno in quanto per attivarsi devono avere almeno il 15% delle Quote%-Titolari della Sezione stessa;
- Qualora fossero attivate altre Compagini-NR (oltre quella Compagine-1 Mista), queste sarebbero coincidenti alle Correnti-Particolari NR attive nel Collettivo-Nazionale e con una percentuale d’iscritti sufficiente ad attivarle anche nella Sezione-Locale NR. Ne prenderebbero la numerazione (Es. Corrente-Particolare 3 diventa Compagine-3 Corrente; Corrente-Particolare 7 diventa Compagine-7 Corrente);
- Qualora non scegliesse di essere iscritto ad alcuna Compagine-NR, verrebbe inserito in automatico alla Compagine-1-Mista;
- Qualora fosse iscritto ad una Corrente-Particolare NR nel Collettivo-Nazionale non sarebbe influente;
- Potrebbe cambiare quindi Compagine-NR, in qualunque momento:
- Tale cambiamento varrebbe dopo nr 7 giorni calendariali.
- Non vi sono obblighi di passaggio fra Compagini-NR in quanto queste non hanno conseguenze nella ripartizione del Montante-della-Corrente NR per i Consiglieri-Locali NR, né con la nomina di Consiglieri-Locali-Particolari NR da parte delle Correnti-Particolari NR.
- AREA - GENERALITA' TITOLARI ED OSPITI
(8.7.4.d3) Titolare-Particolare - ASPETTI IN COMUNE Formazione Delega alla Rappresentanza Consiglieri-Particolari:
- Titolare-Particolare quando partecipa alla formazione della rappresentanza permanente nel Consiglio-Particolare:
- Nel Consiglio-Particolare ha l’obbligo di assegnare la Delega per la rappresentanza permanente. Deve assegnare la propria Quota%-Titolare ad uno o più Consiglieri del Consiglio-Particolare tramite la:
- Delega-di-Sostegno candidatura, che si trasformerebbe automaticamente in Delega-al-Consigliere Nominato;
- Delega-al-Consigliere, scelto nominativamente fra tutti quelli Nominati;
- Delega-Astenuti-Senatori NR, astenendosi dallo scegliere fino al trimestre successivo. Il Montante-dei-Senatori NR verrebbe ripartito equamente fra questi.
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- Dati aggiornati al 20-12-2024
PROGETTO DEMOSINERGIA
DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO
STATUTO ARS
(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)
- AREA - ORGANO DI CONTROLLO
(27.3) Organo di Controllo – Normative a riferimento:
- Il Decreto Legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019 emanato in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e pubblicato nella G.U. n.38 del 14 febbraio 2019 – s.o. n. 6 - è entrato in vigore dal 16 marzo 2019, modificando l’articolo 2477 del codice civile ed estendendo di fatto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo – del collegio sindacale o del revisore legale dei conti – sia per le società a responsabilità limitata che, per il tramite del richiamo dell’articolo 2543 c.c., alle società cooperative.
- Il nuovo comma 3 dell’art. 2477 c.c. che è stato rivisto dalla legge di conversione del D.L. 32/2019, recita in questo modo:
- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
- Il sesto comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che: se l'Assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
- Organo di controllo:
- Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, c.c.
- Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 comma secondo c.c.
- Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c.
- L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’ARS e sul suo concreto funzionamento.
- Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
- L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di verifica e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'incarico di membro dell’organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.